<p style="text-align:center"><strong>ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO</strong></p>
<p style="text-align:center">art. 5, co. 2 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Decreto Trasparenza modificato con D. Lgs. 97/2016</p>
<p>L'Accesso Civico "generalizzato" sancisce il diritto di <strong>chiunque</strong> di richiedere <strong>dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria</strong> nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.</p>
<p>L’esercizio del diritto di Accesso Civico "generalizzato" non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. L’esercizio del diritto è gratuito salvo il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la riproduzione dei documenti su supporti materiali sulla base delle tariffe stabilite dalla delibera della Giunta comunale. L’istanza deve indicare i dati, le informazioni e i documenti richiesti.</p>