<p>Requisiti ai sensi della Legge 10 aprile 1951, n. 287.</p>
<p><strong>Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise</strong></p>
<p><strong>I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</strong></p>
<ul>
<li>Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici</li>
<li>Buona condotta morale</li>
<li>Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni</li>
<li>Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo</li>
</ul>
<p><strong>Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello</strong></p>
<ul>
<li>I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo</li>
</ul>
<p><strong>Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare</strong></p>
<p><strong>Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:</strong></p>
<ul>
<li>I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario</li>
<li>Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio</li>
<li>I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione</li>
</ul>
<p><strong>Documenti necessari per la compilazione</strong></p>
<ul>
<li>Copia fronte documento di identità richiedente</li>
<li>Copia retro documento di identità richiedente</li>
</ul>
<p>Formati accettati: gif, jpeg, jpg, pdf, png, tiff, tff - Dimensione massima: 5MB</p>