Requisiti ai sensi della Legge 10 aprile 1951, n. 287.
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo
Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
- I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo
Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio
- I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione
Documenti necessari per la compilazione
- Copia fronte documento di identità richiedente
- Copia retro documento di identità richiedente
Formati accettati: gif, jpeg, jpg, pdf, png, tiff, tff - Dimensione massima: 5MB